Il 21 aprile scorso si è segnato un traguardo fondamentale per il settore agricolo europeo. Il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura dell’Unione Europea ha approvato il testo sulle Nuove Tecniche Genomiche (NGT), note in Italia anche come Tecnologie di Evoluzione Assistita (TEA). Il documento approvato a seguito del mandato negoziale aveva già ottenuto il via libera della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo.
Si tratta della “battuta finale” per una normativa essenziale che ora attende l’approvazione in assemblea plenaria dal Parlamento Europeo. Una volta ottenuta, il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione in GUCE (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) e concederà agli Stati membri 24 mesi di tempo per adeguare le proprie normative nazionali.
Fino alla definitiva entrata in vigore del regolamento, le piante ottenute tramite NGT continueranno a ricadere nell’ambito della disciplina applicata agli Organismi Geneticamente Modificati (OGM). Tuttavia, il nuovo testo unionale sancisce finalmente una profonda distinzione scientifica: le NGT sono totalmente differenti dagli OGM tradizionali perché non operano mediante “transgenesi”, ossia non prevedono il trasferimento di geni tra specie non interfertili.
Le NGT si basano sull’editing genomico e sulla cisgenesi. Nel primo caso si tratta di mutagenesi sito diretta che interviene direttamente su un punto preciso del DNA della pianta. Come suggerisce la parola “editing”, un concetto mutuato dal montaggio dei film, questa tecnica si avvale esclusivamente del patrimonio genetico di cui la pianta già dispone, senza mischiarlo con elementi esterni. Con la cisgenesi si può trasferire un intero gene tra individui appartenenti alla stessa specie.
Il regolamento introduce una classificazione basata su criteri di equivalenza, suddividendo le NGT in 2 categorie:
NGT1: Sono piante del tutto indistinguibili da quelle ottenute in natura o attraverso le tecniche di incrocio genetico tradizionali. Per queste varietà sarà prevista una procedura di verifica velocissima, per la quale basterà una semplice comunicazione preventiva. Sono esenti da autorizzazione etichettatura e tracciabilita invece previste per gli OGM tradizionali.
NGT2: Rientrano in questa categoria le piante che non soddisfano i requisiti NGT1. Per poterle piantare occorreranno autorizzazioni specifiche, ma la normativa stabilisce che la ricerca su di esse andrà ampiamente sostenuta.
Le ricadute di questa approvazione sono vitali per la sopravvivenza del settore primario. A causa del cambiamento climatico, dei parassiti e delle mutate condizioni ambientali, l’agricoltura non potrà più essere competitiva senza adeguarsi e sfruttare appieno le potenzialità offerte da queste nuove frontiere tecnologiche.
In questo quadro, l’Italia aveva già cercato di giocare d’anticipo, infatti, con un recente emendamento presentato dal Presidente della Commissione Agricoltura Sen. Luca De Carlo al cosiddetto “decreto legge siccità”, erano state snellite le procedure per le autorizzazioni alla sperimentazione in campo. Fino a quel momento, infatti, testare le piante in campo aperto era nei fatti impossibile stante la restrittiva normativa OGM in vigore.
Nonostante il passo in avanti, il regolamento lascia ancora non del tutto definita la delicata questione dei brevetti. Le NGT resteranno soggette all’avanzata direttiva sulle biotecnologie (che vieta la brevettabilità della clonazione umana ma permette la brevettabilità delle innovazioni industriali su materiale biologico, incluso il DNA).
Il testo europeo resta parzialmente incerto sul tema e delega la Commissione a produrre uno studio e una valutazione di impatto tra un anno. L’orizzonte verso cui si guarda è la creazione di una “privativa vegetale rafforzata”. L’obiettivo per il prossimo futuro sarà trovare un compromesso fondamentale: da un lato tutelare chi investe risorse finanziarie nella ricerca brevettando le scoperte, e dall’altro garantire agli agricoltori di poter disporre liberamente dei semi.








